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Formazione sicurezza

Corsi di formazione per la Sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del  

  • D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro); 
  • D.M. 2 settembre 2021 – Per la formazione antincendio

  • D.M. 388/2003 – Per la formazione degli addetti al primo soccorso

  • D.Lgs. 106/2009 – Correttivo del D.Lgs. 81/08

  • Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025

  

Corso Quando Durata Modalità Aggiornamento
Formazione Generale dei lavoratori All'assunzione - Prima di iniziare l'attività lavorativa (*)  4 ore

ON-LINE

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Formazione specifica dei lavoratori RISCHIO BASSO All'assunzione - Prima di iniziare l'attività lavorativa (*)  4 ore  

ON-LINE

 

Ogni 5 anni 

6 ore

ON-LINE

(valido per tutti i settori ATECO)

Formazione specifica dei lavoratori RISCHIO MEDIO  All'assunzione - Prima di iniziare l'attività lavorativa (*)  8 ore  

Videoconferenza

Formazione specifica dei lavoratori RISCHIO ALTO  All'assunzione - Prima di iniziare l'attività lavorativa (*)  12 ore  

Videoconferenza

RLS Alla presa dell'incarico 32 ore 

ON-LINE

Ogni anno

- 4 ore se Azienda 1 - 50 dipendenti

ON-LINE

- 8 ore se Azienda 1 - 50 dipendenti 

ON-LINE

 Preposto Alla presa dell'incarico  12 ore  

Videoconferenza

Ogni 2 anni

6 ore

Videoconferenza

 Dirigente    12 ore  

ON-LINE

 

Ogni 5 anni 

6 ore

ON-LINE

Datore di lavoro (*)   16 ore 

ON-LINE

 

Ogni 5 anni 

6 ore

ON-LINE

Datore di Lavoro con funzione di RSPP   8 ore

Videoconferenza

 

Ogni 5 anni 

8 ore

ON-LINE

RSPP

 

Alla presa dell'incarico

MODULO A 

28 ore

 

ON-LINE

 

 

   

MODULO B 

48 ore

 

Videoconferenza

 
   

MODULO C

24 ore

 

Videoconferenza

 
       

Ogni 5 anni 

40 ore

ON-LINE

ASPP Alla presa dell'incarico

MODULO A 

28 ore

ON-LINE

 
   

MODULO B 

48 ore

Videoconferenza

 
       

Ogni 5 anni 

20 ore

ON-LINE

PRIMO SOCCORSO

Aziende Gruppo A

 

 

 Alla presa dell'incarico  16 ore  In presenza  

Ogni 3 anni 

6 ore

In presenza

PRIMO SOCCORSO

Aziende Gruppo B o C

 Alla presa dell'incarico 12 ore  In presenza  

Ogni 3 anni 

4 ore

In presenza

Addetto Antincendio - LIVELLO 1 (ex-rischio basso)  Alla presa dell'incarico  4 ore  In presenza  

Ogni 5 anni 

2 ore

In presenza

Addetto Antincendio - LIVELLO 2 (ex-rischio medio) Alla presa dell'incarico 8 ore In presenza

Ogni 5 anni 

5 ore

In presenza

Addetto Antincendio - LIVELLO 3 (ex-rischio alto) Alla presa dell'incarico 16 ore In presenza

Ogni 5 anni 

8 ore

In presenza

 (*) Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025

La Modalità ON-LINE prevede sempre che il corso possa essere svolto in presenza o videoconferenza.

 Datore di Lavoro

  • Le sanzioni penali per la mancata partecipazione ammontano a multe che vanno dai 1.708,61 € ai 7.403,96 € o all’arresto dai due ai quattro mesi.

  • Corso da svolgere entro il 24 maggio 2027

 

Specifiche

FORMAZIONE LAVORATORI  - RISCHIO ALTO / MEDIO / BASSO: In base al CODICE ATECO dell'Azienda


FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

Definizione di aziende del Gruppo A – Primo Soccorso (D.M. 388/2003)

Fanno parte del Gruppo A le seguenti aziende o unità produttive:

  1. Aziende o unità produttive con attività industriali (di cui all'art. 2 del D.Lgs. 334/1999), centrali termoelettriche, impianti nucleari, aziende estrattive e minerarie, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.

  2. Aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori appartenenti a gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4.

  3. Aziende o unità produttive del settore agricolo con più di 5 lavoratori a tempo indeterminato.

Gruppo B

Fanno parte del Gruppo B le aziende o unità produttive che:

  • non rientrano nel Gruppo A,

  • hanno tre o più lavoratori.

Gruppo C

Fanno parte del Gruppo C le aziende o unità produttive che:

  • non rientrano nel Gruppo A,

  • hanno meno di tre lavoratori.

Tabella indice infortunistico di inabilità permanente INAIL: 
INDICI DI FREQUENZA INABILITA' PERMANENTE INAIL


Formazione degli addetti antincendio, secondo il D.M. 2 settembre 2021, che ha sostituito il precedente D.M. 10 marzo 1998 

Livello 1 (ex rischio basso)

Definizione:

Attività con rischio di incendio limitato, dove:

  • non si detengono né trattano sostanze infiammabili significative,

  • le condizioni di esercizio presentano scarsa probabilità di sviluppo di un incendio,

  • è facile l’evacuazione in caso di emergenza.

Esempi: piccoli uffici, negozi, studi professionali, laboratori artigianali senza rischi particolari.

Livello 2 (ex rischio medio)

Definizione:

Attività in cui:

  • sono presenti sostanze infiammabili in quantità contenute,

  • sussiste una moderata probabilità di sviluppo incendio,

  • le conseguenze sono gestibili,

  • possono esserci numerose persone o ambienti non facilmente evacuabili.

Esempi: scuole, magazzini, officine, aziende manifatturiere, edifici pubblici medio-grandi.

Livello 3 (ex rischio elevato)

Definizione:

Attività:

  • dove esiste un rischio elevato di incendio per presenza di materiali o processi pericolosi,

  • con alta complessità gestionale delle emergenze,

  • soggette a controlli dei Vigili del Fuoco (D.Lgs. 139/2006),

  • dove un incendio potrebbe avere gravi conseguenze per persone, beni o ambiente.

Esempi: ospedali, impianti industriali, centri commerciali, aeroporti, teatri, grandi alberghi, impianti energetici.

 

  • Creato il .

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