Formazione sicurezza
Corsi di formazione per la Sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del
- D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
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D.M. 2 settembre 2021 – Per la formazione antincendio
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D.M. 388/2003 – Per la formazione degli addetti al primo soccorso
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D.Lgs. 106/2009 – Correttivo del D.Lgs. 81/08
- Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025
| Corso | Quando | Durata | Modalità | Aggiornamento |
| Formazione Generale dei lavoratori | All'assunzione - Prima di iniziare l'attività lavorativa (*) | 4 ore |
ON-LINE |
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| Formazione specifica dei lavoratori RISCHIO BASSO | All'assunzione - Prima di iniziare l'attività lavorativa (*) | 4 ore |
ON-LINE |
Ogni 5 anni 6 ore ON-LINE (valido per tutti i settori ATECO) |
| Formazione specifica dei lavoratori RISCHIO MEDIO | All'assunzione - Prima di iniziare l'attività lavorativa (*) | 8 ore |
Videoconferenza |
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| Formazione specifica dei lavoratori RISCHIO ALTO | All'assunzione - Prima di iniziare l'attività lavorativa (*) | 12 ore |
Videoconferenza |
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| RLS | Alla presa dell'incarico | 32 ore |
ON-LINE |
Ogni anno - 4 ore se Azienda 1 - 50 dipendenti ON-LINE - 8 ore se Azienda 1 - 50 dipendenti ON-LINE |
| Preposto | Alla presa dell'incarico | 12 ore |
Videoconferenza |
Ogni 2 anni 6 ore Videoconferenza |
| Dirigente | 12 ore |
ON-LINE |
Ogni 5 anni 6 ore ON-LINE |
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| Datore di lavoro (*) | 16 ore |
ON-LINE |
Ogni 5 anni 6 ore ON-LINE |
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| Datore di Lavoro con funzione di RSPP | 8 ore |
Videoconferenza |
Ogni 5 anni 8 ore ON-LINE |
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RSPP
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Alla presa dell'incarico |
MODULO A 28 ore |
ON-LINE |
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MODULO B 48 ore |
Videoconferenza |
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MODULO C 24 ore |
Videoconferenza |
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Ogni 5 anni 40 ore ON-LINE |
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| ASPP | Alla presa dell'incarico |
MODULO A 28 ore |
ON-LINE |
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MODULO B 48 ore |
Videoconferenza |
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Ogni 5 anni 20 ore ON-LINE |
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PRIMO SOCCORSO Aziende Gruppo A
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Alla presa dell'incarico | 16 ore | In presenza |
Ogni 3 anni 6 ore In presenza |
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PRIMO SOCCORSO Aziende Gruppo B o C |
Alla presa dell'incarico | 12 ore | In presenza |
Ogni 3 anni 4 ore In presenza |
| Addetto Antincendio - LIVELLO 1 (ex-rischio basso) | Alla presa dell'incarico | 4 ore | In presenza |
Ogni 5 anni 2 ore In presenza |
| Addetto Antincendio - LIVELLO 2 (ex-rischio medio) | Alla presa dell'incarico | 8 ore | In presenza |
Ogni 5 anni 5 ore In presenza |
| Addetto Antincendio - LIVELLO 3 (ex-rischio alto) | Alla presa dell'incarico | 16 ore | In presenza |
Ogni 5 anni 8 ore In presenza |
(*) Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025
La Modalità ON-LINE prevede sempre che il corso possa essere svolto in presenza o videoconferenza.
Datore di Lavoro
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Le sanzioni penali per la mancata partecipazione ammontano a multe che vanno dai 1.708,61 € ai 7.403,96 € o all’arresto dai due ai quattro mesi.
- Corso da svolgere entro il 24 maggio 2027
Specifiche
FORMAZIONE LAVORATORI - RISCHIO ALTO / MEDIO / BASSO: In base al CODICE ATECO dell'Azienda
FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
Definizione di aziende del Gruppo A – Primo Soccorso (D.M. 388/2003)
Fanno parte del Gruppo A le seguenti aziende o unità produttive:
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Aziende o unità produttive con attività industriali (di cui all'art. 2 del D.Lgs. 334/1999), centrali termoelettriche, impianti nucleari, aziende estrattive e minerarie, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.
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Aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori appartenenti a gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4.
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Aziende o unità produttive del settore agricolo con più di 5 lavoratori a tempo indeterminato.
Gruppo B
Fanno parte del Gruppo B le aziende o unità produttive che:
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non rientrano nel Gruppo A,
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hanno tre o più lavoratori.
Gruppo C
Fanno parte del Gruppo C le aziende o unità produttive che:
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non rientrano nel Gruppo A,
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hanno meno di tre lavoratori.
Tabella indice infortunistico di inabilità permanente INAIL:
INDICI DI FREQUENZA INABILITA' PERMANENTE INAIL
Formazione degli addetti antincendio, secondo il D.M. 2 settembre 2021, che ha sostituito il precedente D.M. 10 marzo 1998
Livello 1 (ex rischio basso)
Definizione:
Attività con rischio di incendio limitato, dove:
non si detengono né trattano sostanze infiammabili significative,
le condizioni di esercizio presentano scarsa probabilità di sviluppo di un incendio,
è facile l’evacuazione in caso di emergenza.
Esempi: piccoli uffici, negozi, studi professionali, laboratori artigianali senza rischi particolari.
Livello 2 (ex rischio medio)
Definizione:
Attività in cui:
sono presenti sostanze infiammabili in quantità contenute,
sussiste una moderata probabilità di sviluppo incendio,
le conseguenze sono gestibili,
possono esserci numerose persone o ambienti non facilmente evacuabili.
Esempi: scuole, magazzini, officine, aziende manifatturiere, edifici pubblici medio-grandi.
Livello 3 (ex rischio elevato)
Definizione:
Attività:
dove esiste un rischio elevato di incendio per presenza di materiali o processi pericolosi,
con alta complessità gestionale delle emergenze,
soggette a controlli dei Vigili del Fuoco (D.Lgs. 139/2006),
dove un incendio potrebbe avere gravi conseguenze per persone, beni o ambiente.
Esempi: ospedali, impianti industriali, centri commerciali, aeroporti, teatri, grandi alberghi, impianti energetici.
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